Art. 17

Art. 17

In vigore dal 25 lug 1988
L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione o di spedizione applicabili alle merci provenienti da Stati membri quando le merci sono esportate o spedite da una zona franca o da un deposito franco. TITOLO V Disposizioni finali Articolo 18 Il comitato dei depositi doganali e delle zone franche, istituito dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2503/88, può esaminare tutti i problemi inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevati dal presidente, sia su propria iniziativa sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
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