Art. 14
In vigore dal 25 lug 1988
1. Le merci comunitarie rientranti nella politica agricola comune poste in zona franca o in deposito franco e contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro, per il fatto che sono poste in zona franca, il beneficio di misure che si ricollegano, in generale, alla loro esportazione.
2. Qualora tali merci siano reintrodotte in altre parti del territorio doganale della Comunità o qualora, alla scadenza del termine fissato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, esse non siano state oggetto di una richiesta per ricevere una delle destinazioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali prendono i provvedimenti contemplati dalla rispettiva normativa specifica relativa al caso di mancato rispetto della destinazione prevista.
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