Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 lug 1988
L'autorizzazione fissa le condizioni specifiche di gestione del deposito doganale. L'autorizzazione indica in particolare l'ufficio doganale competente per il controllo del deposito. Essa può eventualmente indicare che le merci che presentano un pericolo o che potrebbero alterare altre merci o che esigono installazioni particolari siano collocate in locali appositamente attrezzati per riceverle. Quando trattasi di un deposito privato, essa può indicare anche le categorie di merci ammissibili in tale deposito.
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