Art. 25

Art. 25

In vigore dal 25 lug 1988
Le condizioni relative all'appuramento del regime di deposito doganale sono determinate secondo la procedura prevista all'. Esse prevedono in particolare, oltre alla procedura normale, che: - l'immissione in libera pratica di merci non comunitarie, nonché l'immissione in consumo di merci comunitarie di cui all'articolo 1, paragrafo 3, assoggettate al regime di deposito doganale, abbia luogo senza che le merci siano presentate all'autorità doganale e prima della presentazione della relativa dichiarazione: a) a condizione che la natura, il valore in dogana e la quantità delle merci siano state riconosciute o ammesse al momento dell'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale. Questi elementi di imposizione sono applicati anche al momento dell'immissione in libera pratica a meno che l'interessato non chieda l'applicazione, al momento dell'immissione in libera pratica, di elementi di imposizione più favorevoli, purché questi elementi possano essere controllati senza esame materiale delle merci, oppure b) mediante iscrizione degli elementi necessari alla loro identificazione nella contabilità-materie di cui all'; - l'esportazione o la spedizione delle merci assoggettate al regime di deposito doganale abbia luogo senza che le merci siano presentate all'autorità doganale e prima del deposito della relativa dichiarazione mediante iscrizione degli elementi necessari alla loro identificazione nella contabilità-materie di cui all'; - per le altre destinazioni doganali ammesse siano applicate le procedure semplificate previste nel quadro di tali destinazioni. TITOLO VII Disposizioni finali Articolo 26 1. È istituito un comitato dei depositi doganali e delle zone franche, qui di seguito denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
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