Art. 22

Art. 22

In vigore dal 25 lug 1988
1. Qualora sorga un'obbligazione doganale relativamente a una merce non comunitaria assoggettata al regime di deposito doganale, il valore in dogana di tale merce è determinato conformemente al regolamento (CEE) n. 1224/80 (6), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo. Qualora tale valore si basi su un prezzo effettivamente pagato o da pagare comprendente le spese di magazzinaggio o di conservazione delle merci durante la loro permanenza nel deposito, tali spese non devono essere comprese nel valore in dogana a condizione che esse siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce. 2. Qualora la suddetta merce abbia subito manipolazioni usuali ai sensi dell', la natura, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per determinare l'importo dei dazi all'importazione sono, su richiesta del dichiarante, quelli che sarebbero stati presi in considerazione qualora la merce in questione non avesse subito le suddette manipolazioni. Tuttavia, possono essere adottate deroghe a tale disposizione secondo la procedura prevista all'.
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