Art. 14

Art. 14

In vigore dal 25 lug 1988
Fatto salvo l', paragrafo 2, la persona designata dall'autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità-materie di tutte le merci assoggettate al regime di deposito doganale. Tale contabilità-materie deve rimanere a disposizione dell'autorità doganale affinché possa procedere ai controlli di cui all'articolo 13.
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