Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1988. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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