Art. 9

Art. 9

In vigore dal 25 lug 1988
1. Con effetto al 16 novembre 1987, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue: Portogallo 79,9 2. Con effetto al 1o gennaio 1988, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nei paesi qui appresso indicati è fissato come segue: Grecia 81,1 Italia (Varese) 93,5 3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.
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