Art. 7

Art. 7

In vigore dal 25 lug 1988
Con effetto al 1o luglio 1987, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all' del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (1) sono fissati a 8 618, 14 221 e 19 390 FB.
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