Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:
In vigore dal 25 lug 1988
1. All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 2:
« 2. In deroga al disposto del paragrafo 1, la durata di validità dell'autorizzazione ad utilizzare il regime per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, non può eccedere tre mesi ».
2. All'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia per i prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 804/68 (*) destinati alla fabbricazione di altri prodotti menzionati nello stesso articolo o di merci elencate nell'allegato di detto regolamento, il termine di riesportazione non può eccedere quattro mesi.
(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13 ».
3. All'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, devono essere comunicate informazioni su ciascuna delle autorizzazioni concesse, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione e qualunque sia il codice usato per contrassegnare le condizioni economiche ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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