Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:

In vigore dal 25 lug 1988
1. All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 2: « 2. In deroga al disposto del paragrafo 1, la durata di validità dell'autorizzazione ad utilizzare il regime per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, non può eccedere tre mesi ». 2. All'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia per i prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 804/68 (*) destinati alla fabbricazione di altri prodotti menzionati nello stesso articolo o di merci elencate nell'allegato di detto regolamento, il termine di riesportazione non può eccedere quattro mesi. (*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13 ». 3. All'articolo 70, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, devono essere comunicate informazioni su ciascuna delle autorizzazioni concesse, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione e qualunque sia il codice usato per contrassegnare le condizioni economiche ».
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