Art. 2
In vigore dal 25 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 12.
(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 63.
(5) GU n. L 169 dell'1. 8. 1970, pag. 67.
(6) GU n. L 9 del 12. 1. 1972, pag. 1.
(7) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 25.
Storico versioni
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