Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 765/86 è modificato come segue:
In vigore dal 22 lug 1988
1) All':
a) al paragrafo 2 i termini « verso una delle destinazioni indicate nell'allegato » sono sostituiti dai termini « verso la zona C 2 figurante nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione (GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10) »;
b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« Il contratto di vendita con i paesi destinatari deve essere stipulato entro e non oltre il 15 agosto 1988.
Tutti i contratti di vendita conclusi entro il 15 agosto 1988 devono essere immediatamente comunicati alla Commissione ».
2) All', paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
« a) i quantitativi di burro messi in vendita ».
3) All'articolo 5:
a) al paragrafo 2:
- alla lettera c), i termini « la prevista destinazione del burro » sono sostituiti dai termini « la destinazione del burro »;
- alla lettera f), i termini « negli altri Stati membri » sono sostituiti dai termini « in un altro Stato membro »;
b) al paragrafo 3:
- alla lettera a), i termini « negli altri Stati membri » sono sostituiti dai termini « in un altro Stato membro »;
- alla lettera b), i termini « la destinazione indicata nell'offerta » sono sostituiti dai termini « la destinazione di cui all', paragrafo 2 »;
- alla lettera d) la data del « 31 dicembre 1986 » è sostituita dal « 15 agosto 1988 ».
4) All'articolo 7, paragrafo 1:
a) al primo comma, primo trattino i termini « a destinazione di un solo paese terzo » sono soppressi;
b) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo: « Si può decidere di non dare seguito alla gara in particolare se l'insieme delle offerte ricevute non consente di raggiungere il quantitativo minimo di cui al comma precedente ».
5) All'articolo 8:
a) al paragrafo 1 i termini « tenuto conto eventualmente della destinazione » sono soppressi;
b) al paragrafo 2, i termini « per la destinazione del burro indicata nell'offerta » sono soppressi.
6) All'articolo 9:
a) al paragrafo 4 è inserito il secondo comma che segue:
« Nella dichiarazione di esportazione ed eventualmente nell'esemplare di controllo T 5 è indicata la seguente dicitura:
« senza restituzione, importi compensativi monetari in vigore il 31 dicembre 1986, destinato all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 765/86 »;
b) al paragrafo 5, i termini « conformemente all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » sono sostituiti dai termini; « a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1) ».
7) All'articolo 10, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:
« l'aggiudicatario è tenuto a versare tale prezzo e a prelevare il burro:
- entro il 31 agosto 1988 relativamente ad un quantitativo di 34 000 t,
- entro il 15 settembre 1988 relativamente ad un quantitativo pari e 16 000 t,
- entro il 31 dicembre 1988 per gli altri quantitativi ».
8) All'articolo 11, paragrafo 3, i termini « e nei termini indicati nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma » sono sostituiti dai termini « ed entro il 31 dicembre 1988 ».
9) All'articolo 12:
- al paragrafo 7 i termini « e nei termini indicati nell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma » sono sostituiti dai termini « ed entro il 31 dicembre 1988 »;
- il paragrafo 8 è soppresso.
10) L'articolo 15 è soppresso.
11) L'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 16
Le diciture specifiche da apporre nelle relative caselle, a seconda dei casi, del documento amministrativo unico o dell'esemplare di controllo, sono quelle figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88, parte I, punto 7 o parte II, punto 15 ».
12) L'articolo 17 è sopprreso.
13) Il testo dell'articolo 18 bis è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 18 bis
Si provvede parzialmente al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, secondo comma, secondo trattino, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1).
(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1 ».
14) L'allegato è soppresso.
Storico versioni
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