Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1546/88 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1546/88 è modificato come segue:

In vigore dal 22 lug 1988
1) All'articolo 15, paragrafo 6, è aggiunto il testo del seguente comma: « Per il quarto periodo di dodici mesi, il termine di tre mesi di cui al paragrafo 4, primo e secondo comma e al paragrafo 5, è portato a cinque mesi. ». 2) All'articolo 16, - al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, per il primo periodo di dodici mesi, il termine di tre mesi di cui al comma precedente, è prorogato sino al 15 novembre 1985. »; - al paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo: « Tuttavia, per il quarto periodo di dodici mesi, il termine di quattro mesi di cui al comma precedente, è portato a sei mesi. ». 3) all'articolo 19, paragrafo 3, al quarto trattino è aggiunta la seguente frase: « Tuttavia, per il quarto periodo di dodici mesi e in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 6, terzo comma, il termine di tre mesi è portato a cinque mesi. ».
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