Art. 2
In vigore dal 22 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1988.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 30.
(4) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2200:oj#art-2