Art. 1
In vigore dal 22 lug 1988
All', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3815/87, il testo del secondo e del terzo trattino è sostituito dal seguente testo:
« - 3 000 t di carni con osso detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1o giugno 1987; »
« - 9 000 t di carni con osso detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1o gennaio 1987 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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