Art. 3
In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS
(1) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 13.
(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(4) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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