Art. 2
In vigore dal 19 lug 1988
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono quelle previste nel regolamento (CEE) n. 2329/85 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/87 (2). Modalità supplementari di applicazione sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (4).
Storico versioni
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