Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 1988
Se i quantitativi di limoni conferiti all'intervento in Spagna durante una campagna di commercializzazione superano il limite stabilito all', i prezzi istituzionali fissati dalla Spagna a norma dell'articolo 135 dell'atto di adesione sono diminuiti, per la campagna di commercializzazione successiva, dell'1 % per ogni quantitativo di 4 300 tonnellate in eccedenza.
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