Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 lug 1988
1. Per il raccolto 1988, i prezzi d'obiettivo e d'intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia di cui agli del regolamento (CEE) n. 727/70 nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all' dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato IV del presente regolamento. 2. I prezzi e i premi si applicano solo a condizione che ciascuna delle suddette varietà sia stata coltivata nelle zone di produzione corrispondenti indicate nell'allegato III. 3. Per il raccolto 1988, i quantitativi massimi garantiti di tabacco in foglia di cui all', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70 figurano nell'allegato V del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2268:oj#art-3