Art. 1
In vigore dal 19 lug 1988
Per il raccolto 1988, le qualità di riferimento e le zone di produzione riconosciute ai sensi dell', paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna varietà di tabacco in foglia prodotta nella Comunità sono quelle stabilite rispettivamente negli allegati I e III del presente regolamento.
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