Art. 2
In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1989. Tuttavia,
i punti 2 e 3 dell' si applicano a decorrere dal 1g gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.
Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS
(1) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 7. (2) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (3) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33. (4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 35. (5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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