Art. 4
In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1g luglio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.
Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS
(1) GU n. L 282 del 1g 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11. (3) GU n. C 139 del 30. 5. 1987, pag. 51. (4) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (5) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33. (6) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1. (7) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.(8) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 25.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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