Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 lug 1988
Per la campagna di allevamento 1988/1989 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall' del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato per telaino utilizzato: - a 47,68 ECU per la Spagna e il Portogallo, - a 112,00 ECU per gli altri Stati membri.
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