Art. 2
In vigore dal 19 lug 1988
Per la campagna di commercializzazione 1988/1989, gli importi da ritenere dall'aiuto per il lino destinati al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all' del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono fissate:
- a 15,22 ECU all'ettaro per la Spagna e il Portogallo;
- a 35,51 ECU all'ettaro per gli altri Stati membri.
Storico versioni
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