Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1g agosto 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46. (3) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 38. (4) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (5) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.
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