Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:
In vigore dal 19 lug 1988
1) all', paragrafo 1, i termini «di cui all', lettera b), primo trattino» sono sostituiti dai termini «di cui all', lettera b), primo e terzo trattino»;
2) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 5
L'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE)
n. 1117/78 è concesso, a richiesta dell'interessato, per i
foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione e rispondenti ai requisiti seguenti:
a) il tenore massimo di umidità deve essere compreso tra l'11 e il 14 % e può essere differenziato secondo il modo di presentazione del prodotto;
b) il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca non deve essere inferiore:
- al 14 % per i prodotti di cui all', let-
tera b) e lettera c), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78;
- al 45 % per i prodotti di cui all', let-
tera c), primo trattino del regolamento (CEE)
n. 1117/78.
Tuttavia, in particolare per quanto concerne il tenore di cellulosa e di carotene, possono essere adottati requisiti supplementari, secondo la procedura prevista all'arti-
colo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.»;
3) all'articolo 6 i termini «Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono concessi soltanto alle imprese di trasformazione che:» sono sostituiti dai termini: «L'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione che:»;
4) all'articolo 7, paragrafo 2 i termini «l'importo degli
aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE)
n. 1117/78, ottenuti dall'impresa» sono sostituiti dai
termini: «l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, ottenuto dall'impresa»;
5) l'articolo 8, ultimo comma è soppresso;
6) agli articoli 9, 10 e 11, il termine «complementare» è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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