Art. 1
In vigore dal 19 lug 1988
1. Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 il prezzo limite per l'aiuto di cui all' del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato:
a) per la Spagna a:
- 44,76 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;
- 40,95 ECU/100 kg per i lupini dolci;
b) per gli altri Stati membri a:
- 44,76 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette;
- 43,05 ECU/100 kg per i lupini dolci.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore:
- di proteine gregge totali del 44%;
- di umidità dell'11%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:2255:oj#art-1