Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 lug 1988
1 Il prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, tranne la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 40,07 ECU. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità, tranne la Spagna e il Portogallo, è fissato per una tonnellata a 27,81 ECU.
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