Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 lug 1988
Per le zone deficitarie della Comunità, tranne il Portogallo, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a : a)55,39 ECU per tutte le zone del Regno Unito, b)55,39 ECU per tutte le zone dell'Irlanda, c)56,12 ECU per tutte le zone dell'Italia.
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