Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:

In vigore dal 19 lug 1988
1) all', paragrafo 1, i termini "di cui all', lettera b), primo trattino" sono sostituiti dai termini "di cui all', lettera b), primo e terzo trattino"; 2) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 5 L'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è concesso, a richiesta dell'interessato, per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione e rispondenti ai requisiti seguenti: a) il tenore massimo di umidità deve essere compreso tra l'11 e il 14 % e può essere differenziato secondo il modo di presentazione del prodotto; b) il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca non deve essere inferiore: - al 14 % per i prodotti di cui all', let- tera b) e lettera c), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78; - al 45 % per i prodotti di cui all', let- tera c), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78. Tuttavia, in particolare per quanto concerne il tenore di cellulosa e di carotene, possono essere adottati requisiti supplementari, secondo la procedura prevista all'arti- colo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78."; 3) all'articolo 6 i termini "Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono concessi soltanto alle imprese di trasformazione che:" sono sostituiti dai termini: "L'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione che:"; 4) all'articolo 7, paragrafo 2 i termini "l'importo degli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, ottenuti dall'impresa" sono sostituiti dai termini: "l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, ottenuto dall'impresa"; 5) l'articolo 8, ultimo comma è soppresso; 6) agli articoli 9, 10 e 11, il termine "complementare" è soppresso.
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