Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:
In vigore dal 19 lug 1988
1) all', paragrafo 1, i termini "di cui all', lettera b), primo trattino" sono sostituiti dai termini "di cui all', lettera b), primo e terzo trattino";
2) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 5 L'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è concesso, a richiesta dell'interessato, per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione e rispondenti ai requisiti seguenti:
a) il tenore massimo di umidità deve essere compreso tra l'11 e il 14 % e può essere differenziato secondo il modo di presentazione del prodotto;
b) il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca non deve essere inferiore:
- al 14 % per i prodotti di cui all', let- tera b) e lettera c), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78;
- al 45 % per i prodotti di cui all', let- tera c), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78.
Tuttavia, in particolare per quanto concerne il tenore di cellulosa e di carotene, possono essere adottati requisiti supplementari, secondo la procedura prevista all'arti- colo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.";
3) all'articolo 6 i termini "Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono concessi soltanto alle imprese di trasformazione che:" sono sostituiti dai termini: "L'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione che:";
4) all'articolo 7, paragrafo 2 i termini "l'importo degli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, ottenuti dall'impresa" sono sostituiti dai termini: "l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, ottenuto dall'impresa";
5) l'articolo 8, ultimo comma è soppresso;
6) agli articoli 9, 10 e 11, il termine "complementare" è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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