Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue :

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue :

In vigore dal 19 lug 1988
1)All'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente : " 4 ter. Durante le campagne di commercializzazione 1987/1988-1990/1991, viene concesso a titolo di misura d'intervento un aiuto d'adattamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale. La concessione dell'aiuto di cui al primo comma è possibile solo nei limiti dei quantitativi convenuti dalle disposizioni di cui all'articolo 33, i quali sono stati raffinati in zucchero bianco nelle raffinerie di cui al paragrafo 4, terzo comma. Per questa produzione di zucchero bianco, l'importo dell'aiuto è fissato a 0,08 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco. Durante la campagna di cui al primo comma, un aiuto complementare di 0,08 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco è concesso alla raffinazione nelle raffinerie di cui al paragrafo 4, terzo comma di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare, per ristabilire l'equilibrio delle condizioni di prezzo fra questo zucchero e lo zucchero preferenziale. Quest'aiuto viene concesso anche allo zucchero greggio di barbabietola raccolto nella Comunità, qualora sia applicato il paragrafo 4, secondo comma. L'aiuto d'adattamento e l'aiuto complementare possono essere modificati, per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di magazzinaggio fissato per la medesima e/o per tener conto di una modifica del margine di raffinazione conseguente ai prezzi fissati per la campagna di commercializzazione in questione. " 2)All'articolo 9, paragrafo 6 è aggiunto il seguente trattino dopo il sesto trattino : " - le modifiche di cui al paragrafo 4 ter, quarto comma ". 3)All'articolo 27 paragrafo 2 è inserito il comma seguente dopo il primo comma : " Per quanto concerne le imprese stabilite in Spagna la data del 1o febbraio di cui al primo comma, primo trattino è sostituita con : -il 15 aprile, quando si tratta della produzione di zucchero di barbabietola, -il 20 giugno, quando si tratta della produzione di zucchero di canna. ". 4)All'articolo 46, paragrafi 1, 2 e 5 i termini " campagna di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 " sono sostituiti da " campagna di commercializzazione 1988/1989 " 5)All'articolo 46 è aggiunto il paragrafo seguente : " 6. Nelle campagne di commercializzazione 1987/1988-1990/1991, il Regno Unito è autorizzato a concedere, nella misura che esso ritenga necessaria, un aiuto d'adattamento alla raffinazione di zucchero greggio di canna preferenziale. La concessione dell'aiuto di cui al primo comma è possibile solo entro i limiti dei quantitativi convenuti nelle disposizioni di cui all'articolo 33, i quali sono raffinati in zucchero bianco nel Regno Unito. Per questa produzione di zucchero bianco l'importo massimo dell'aiuto è fissato a 0,50 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco. A titolo di misura d'intervento, il 25 % dell'aiuto concesso per ogni campagna di commercializzazione viene rimborsato dalla Comunità al Regno Unito. " Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Esso è applicabile tranne il punto 4 a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1987/1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 16. (2)GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (3)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33. (4)GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 164. (5)GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 35 (6)GU n. L 177 del 1. 7. 1981, pag. 4. (7)GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20. REGOLAMENTO (CEE) N. 2256/88 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essicati IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essicati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (3), considerando che il testo del regolamento (CEE) n. 1417/78 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87 (5), deve essere adeguato alle ultime modifiche del regolamento (CEE) n. 1117/78 e che, a tal fine, occorre rettificare tutti i riferimenti all' del regolamento (CEE) n. 1117/78, depennando il termine "complementare" nell'espressione "aiuto complementare" e sopprimendo i riferimenti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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