Art. 2
In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1988/1989 per le ciliegie sciroppate.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.
(3)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 60.
Storico versioni
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