Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna 1988/1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (3)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 63.
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