Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 lug 1988
1. Per ciascuna campagna è fissato, per la Comunità ad eccezione della Spagna, un limite di garanzia di 502 000 tonnellate espresse in peso netto, per le pesche sciroppate dei codici NC 2008 70 61, 2008 70 69, 2008 70 71 e 2008 70 79. 2. In caso di superamento del limite di garanzia l'aiuto è ridotto, per la campagna successiva, in funzione e in proporzione del superamento del limite constatato. Il superamento in questione è calcolato in base alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.
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