Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. L 49 del 22. 2. 1986, pag. 1. (2)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (3)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 63. (4)GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19. (5)GU n. L 199 dell'8. 5. 1986, pag. 54.
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