Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 989/84 è modificato come segue :

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 989/84 è modificato come segue :

In vigore dal 19 lug 1988
1)il testo dell', paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente : " 2. Per ciascuna campagna è fissato un limite di garanzia pari ad un quantitativo di uve secche trasformate corrispondente, rispettivamente, a un volume di uve secche non trasformate di : a)70 000 tonnellate di uve di Corinto, b)93 000 tonnellate di Sultanine e c)4 000 tonnellate di uve delle varietà Moscatel. " ; 2)il testo dell'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente : " 1. In caso di superamento del limite di garanzia relativo alle uve sultanine, alle uve secche di Corinto o alle uve secche delle varietà Moscatel, il prezzo minimo da versare al produttore viene ridotto, per la campagna successiva, in funzione del superamento di ciascuno dei suddetti limiti. ".
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