Art. 2
In vigore dal 19 lug 1988
Per la Comunità dei dieci e in deroga all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 989/84, la produzione da prendere in considerazione per le campagne 1988/1989 e 1989/1990 ai fini del calcolo del superamento del limite di garanzia è quella che ha beneficiato dell'aiuto alla produzione.
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