Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 59. (2)GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (3)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33. (4)GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 12. (5)GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.
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