Art. 2
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3391/87 è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 19 lug 1988
" 1. Durante le campagne 1987/1988 e 1988/1989, il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2601/69 si applica in Spagna alle arance delle varietà Cadenera, Castellana e Macetera per un quantitativo globale per tutte e tre le varietà di 10 000 tonnellate di prodotto fresco per campagna. ".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1988:2241:oj#art-2