Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteY. POTTAKIS (1)GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3)GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1. (4)GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1. (5)GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 52. (6)GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (7)GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.
Storico versioni

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