Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 1988
Per la campagna 1988/1989, l'importo della compensazione finanziaria per le arance e i mandarini è fissato nell'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:2239:oj#art-2