Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1g luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988. Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (5) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27. (6) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 46.
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