Art. 4

Art. 4

In vigore dal 1 lug 1988
Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 1988. Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano senza pregiudizio delle decisioni che, se del caso, il Consiglio adotterà per la campagna di commercializzazione 1988/1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 130 del 26. 5. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 28. (5) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
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