Art. 1
In vigore dal 1 lug 1988
L'importo da prendere in considerazione per quanto concerne il prezzo d'orientamento dei bovini adulti ai fini dell'applicazione dei prelievi all'importazione è il prezzo d'orientamento fissato, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, dal regolamento (CEE) n. 1891/87 del Consiglio (4), ossia 205,02 ECU/100 kg in peso vivo.
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