Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente Ch. SCHWARZ-SCHILLING (1) GU n. L 128 del 14. 5. 1985, pag. 15. (2) GU n. C 231 del 4. 9. 1982, pag. 15 e GU n. C 146 del 4. 6. 1983, pag. 4. (3) GU n. C 13 del 17. 1. 1983, pag. 220. (4) GU n. C 133 del 20. 5. 1983, pag. 3. (5) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.
Storico versioni

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