Art. 2
In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. SCHWARZ-SCHILLING
(1) GU n. L 128 del 14. 5. 1985, pag. 15.
(2) GU n. C 231 del 4. 9. 1982, pag. 15 e
GU n. C 146 del 4. 6. 1983, pag. 4.
(3) GU n. C 13 del 17. 1. 1983, pag. 220.
(4) GU n. C 133 del 20. 5. 1983, pag. 3.
(5) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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