Art. 8 · 1. Nel quadro del traffico triangolare tra due Stati membri e quando gli scambi tra detti Stati diano luogo:

Art. 8

1. Nel quadro del traffico triangolare tra due Stati membri e quando gli scambi tra detti Stati diano luogo:

In vigore dal 30 giu 1988
a) alla riscossione di dazi doganali, tasse di effetto equivalente o imposizioni istituite nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o previste eventualmente in un atto di adesione, oppure b) alla concessione di importi istituiti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli o previsti eventualmente in un atto di adesione, questi dazi, tasse di effetto equivalente, imposizioni o importi, tranne gli importi compensativi monetari, sono riscossi o concessi come se le merci di esportazione temporanea fossero state immesse in consumo nello Stato membro di reimportazione in provenienza dallo Stato membro di esportazione prima del loro vincolo al regime. 2. I dazi, le tasse di effetto equivalente, le imposizioni o gli importi di cui al paragrafo 1 sono applicati alle merci di esportazione temporanea dallo Stato membro di reimportazione al momento dell'importazione dei prodotti compensatori in quest'ultimo Stato. I dazi, tasse di effetto equivalente, imposizioni o importi di cui al primo comma sono corrisposti dalla o concessi alla persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale in caso di immissione in libera pratica dei prodotti compensatori. 3. Per l'applicazione della tassazione differenziale conformemente all' del regolamento (CEE) n. 2473/86, le merci di esportazione temporanea sono considerate come esportate al di fuori del territorio doganale della Comunità dallo Stato membro di reimportazione. 4. Gli elementi di tassazione da prendere in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 sono quelli in vigore alla data d'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione. 5. L'importo risultante dalla tassazione differenziale calcolata conformemente al paragrafo 3 è aumentato o diminuito degli importi che sarebbero stati riscossi o concessi dallo Stato membro di esportazione nel caso di una spedizione diretta delle merci di esportazione temporanea verso lo Stato membro di reimportazione. L'eventuale correzione non tiene conto degli importi compensativi monetari o degli altri importi già applicati al momento dell'esportazione temporanea. Gli importi sono convertiti nella moneta dello Stato membro di reimportazione utilizzando i tassi di cambio applicabili per determinare il valore in dogana alla data indicata al paragrafo 4.
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