Art. 7
In vigore dal 30 giu 1988
Per determinate correnti di traffico triangolare, possono essere utilizzate procedure semplificate d'informazione e di controllo.
Gli Stati membri interessati comunicano preventivamente alla Commissione il progetto delle procedure previste per il traffico interessato. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Le procedure semplificate comunicate alla Commissione possono essere applicate a meno che questa non abbia notificato agli Stati membri interessati, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data della ricezione del progetto, l'esistenza d'obiezioni alla loro applicazione.
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