Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 giu 1988
1. L'ufficio doganale in cui è o è stata presentata la dichiarazione di vincolo al regime e che deve vistare il bollettino INF 2 indica nella casella 16 i mezzi utilizzati per garantire l'identificazione delle merci di temporanea esportazione. 2. In caso di prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche, l'ufficio di cui al paragrafo 1 autentica detti campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche mediante l'applicazione del sigillo doganale dell'ufficio sia sugli oggetti, se la loro natura lo permette, sia sull'imballaggio in modo da renderlo inviolabile. Un'etichetta munita del timbro dell'ufficio doganale e recante i riferimenti della dichiarazione d'esportazione è acclusa ai campioni, alle illustrazioni o descrizioni tecniche, in modo che questi non possano essere sostituiti. 3. I campioni, le illustrazioni o le descrizioni tecniche autenticati e sigillati conformemente al paragrafo 2 sono consegnati all'esportatore, in modo che questi possa ripresentarli con i sigilli intatti al momento della reimportazione dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione. 4. In caso di ricorso all'analisi, i cui risultati saranno conosciuti solo dopo il visto del bollettino INF 2 da parte dell'ufficio doganale, il documento recante il risultato di detta analisi è consegnato all'esportatore in un plico che offre le garanzie necessarie.
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