Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 1988
La ripartizione di cui all' è effettuata sulla base delle disposizioni emanate per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1320/85.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1937:oj#art-2