Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 32. (3) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 122. (4) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1. (5) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 21.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:1927:oj#art-2